Art. 2.
(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici nonché per le spese relative a campagne referendarie).

      1. È attribuito ai partiti politici, dotati di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1, un rimborso in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali per le elezioni, comprese quelle suppletive, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei

 

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consigli regionali, nonché, per la regione Trentino-Alto Adige, dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai soggetti promotori di referendum ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione è attribuito un rimborso in relazione alle spese sostenute per la promozione del referendum stesso.
      2. Il rimborso di cui al comma 1, primo periodo, è corrisposto ripartendo, tra i soggetti che ne hanno diritto, i fondi relativi alle spese elettorali per le elezioni relative a ciascuno degli organi di cui al medesimo primo periodo. L'ammontare massimo di ciascuno dei predetti fondi è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di un euro per il numero dei votanti nella consultazione elettorale. Ogni partito politico che partecipa alla consultazione elettorale può ottenere un rimborso massimo, per ogni voto conseguito, pari a un euro se ha ottenuto eletti e a 0,25 euro se non ha ottenuto eletti.
      3. Il rimborso di cui al comma 1, secondo periodo, è corrisposto, in caso di richiesta di uno o più referendum effettuata ai sensi degli articoli 75 o 138 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, ai comitati promotori nella misura di un euro per ogni firma valida raccolta, fino al raggiungimento del numero minimo di firme necessario per la validità della richiesta, se la consultazione referendaria raggiunge il quorum di partecipanti al voto previsto per la sua validità. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il rimborso è dimezzato. In ogni caso, i rimborsi erogati ai sensi del presente comma non possono superare l'equivalente del numero di firme minime richieste per la convocazione di dieci referendum.
      4. L'erogazione dei rimborsi di cui al presente articolo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte dei soggetti che vi hanno diritto. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo e ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai soggetti che vi hanno diritto possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
 

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      5. I soggetti che intendono usufruire dei rimborsi di cui al presente articolo ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Ministro dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per le elezioni relative agli organi di cui al comma 1, primo periodo, ovvero dalla data di svolgimento della consultazione referendaria, allegando, se esistente, l'ultimo bilancio annuale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 5.
      6. L'erogazione dei rimborsi di cui al presente articolo è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del bilancio annuale e della relativa delibera positiva della sezione di controllo sulle associazioni private dotate di personalità giuridica che godono di finanziamenti pubblici della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.